
Transizione Energetica
Fotovoltaico per le imprese: agevolazioni fiscali e incentivi disponibili
L'iperammortamento 2026-2028 è l'agevolazione fiscale oggi attiva per il fotovoltaico aziendale in autoconsumo: scaglioni, requisiti, esclusioni e ruolo del GSE.
Che cosa è oggi disponibile per un impianto aziendale
Chi valuta un impianto fotovoltaico per l'azienda si chiede quasi sempre quale parte della spesa può tornare indietro in forma di sgravio fiscale. La risposta dipende dalla data dell'investimento. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 la misura di riferimento è l'iperammortamento, introdotto dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 427-436).
Gli strumenti che erano stati usati negli anni precedenti, come il credito d'imposta Transizione 5.0, riguardano invece investimenti già chiusi. Più avanti nell'articolo si spiega come leggerli, perché molti preventivi e molte guide online li citano ancora.
Questo articolo si ferma alle fonti istituzionali consultate: il testo della scheda tematica della Camera dei deputati sulle misure fiscali per il settore produttivo, un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la legge di bilancio su Normattiva. Non tratta le tariffe con cui il GSE ritira l'energia immessa in rete, che vanno verificate direttamente sul sito del GSE perché cambiano nel tempo.
Come funziona l'iperammortamento
L'iperammortamento non è un contributo a fondo perduto e non è un credito d'imposta. È una maggiorazione del costo del bene che l'impresa può dedurre, sotto forma di quote di ammortamento o di canoni di leasing, ai fini IRES e IRPEF. Il risparmio d'imposta si realizza quindi nel tempo, in base all'aliquota fiscale dell'impresa e ai suoi redditi.
La maggiorazione è a scaglioni:
Maggiorazione del costo
- 180%fino a 2,5 milioni di euro
- 100%oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro
- 50%oltre 10 e fino a 20 milioni di euro
Un esempio aiuta a leggere la tabella. Per un impianto da 200.000 euro, interamente nel primo scaglione, la maggiorazione è pari a 360.000 euro (200.000 moltiplicati per 180%). Questa cifra si aggiunge al costo ordinario deducibile. Non è il risparmio effettivo: per ottenerlo bisogna applicare l'aliquota d'imposta e distribuire l'effetto negli esercizi di ammortamento. Per questo un commercialista deve ricostruire il calcolo sulla situazione reale dell'impresa.
L'agevolazione si applica ai beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia. Resta quindi fuori l'impianto installato per un'attività all'estero.
Quali impianti fotovoltaici sono ammessi
Tra i beni agevolabili la legge comprende i beni materiali nuovi acquistati per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza. Per il fotovoltaico la scheda della Camera precisa che sono ammessi solo gli impianti con moduli fotovoltaici previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023.
In pratica significa che non basta installare un impianto con una produzione elevata. Il tipo di modulo deve rientrare nelle categorie indicate dalla norma, e il progettista deve poterlo documentare. Prima di firmare un preventivo conviene farsi indicare per iscritto la categoria dei moduli rispetto a quel riferimento di legge.
Quanto alla provenienza dei beni, la versione iniziale della legge limitava il beneficio ai beni prodotti in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato un intervento di modifica per eliminare quel vincolo, e la scheda della Camera riporta che il decreto-legge n. 38 del 2026 (articolo 7) lo ha tolto con effetto sugli investimenti dal 1° gennaio 2026. Chi ha un preventivo preparato prima di questa modifica farà bene a verificare che non si basi più su quel limite.
Il dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno dell'azienda è un tema da chiarire con il tecnico. Lo si imposta come nel caso domestico, partendo dai consumi reali: l'articolo su come dimensionare un impianto fotovoltaico in autoconsumo spiega i criteri. Le fonti consultate per questo articolo non riportano un limite numerico di dimensionamento: non va quindi dato per scontato né escluso, ma verificato nel decreto attuativo e nella guida del GSE.
Condizioni, esclusioni e cumulo
La scheda della Camera elenca alcune condizioni generali che valgono per tutti i beni dell'iperammortamento, fotovoltaico incluso.
- Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo senza continuità, quelle soggette ad altre procedure concorsuali o con un procedimento in corso, e le imprese colpite da sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
- La spettanza è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- L'agevolazione è cumulabile con altri benefici solo se questi non coprono le stesse quote di costo e se il totale non supera il costo sostenuto.
- L'iperammortamento non si applica agli investimenti che usufruiscono del credito d'imposta per beni strumentali Transizione 4.0 effettuati nel 2025 o, in presenza di ordine accettato e acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2025, entro il 30 giugno 2026.
Se il bene viene ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture all'estero, il beneficio continua sulle quote residue solo se l'impresa lo sostituisce con un bene di caratteristiche analoghe o superiori. Quando il sostituto costa meno, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo costo. Chi pensa a un impianto in leasing o a una cessione di ramo d'azienda deve tenerne conto.
Il ruolo del GSE nelle pratiche
Per questa misura il GSE non eroga incentivi: gestisce la parte amministrativa. La legge prevede che le comunicazioni e le certificazioni delle imprese siano trasmesse in via telematica attraverso una piattaforma sviluppata dal GSE, con modelli standardizzati, e che il GSE gestisca le procedure di accesso e di controllo sulla base di una convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Questo ha una conseguenza pratica. Il progetto deve essere preparato in modo che le informazioni richieste dalla piattaforma siano disponibili: dati dell'impresa, dati dell'investimento, documentazione tecnica dell'impianto e certificazioni. La scheda della Camera non descrive le singole fasi di prenotazione e di comunicazione di completamento, quindi per termini e modelli bisogna fare riferimento ai provvedimenti attuativi e al sito del GSE.
I crediti d'imposta precedenti: perché compaiono ancora nei preventivi
Il credito d'imposta Transizione 5.0, previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 19/2024, riguardava gli investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 in strutture produttive italiane legati a progetti di innovazione digitale ed energetica. La scheda della Camera indica un credito del 35% sul costo fino a 10 milioni di euro e del 5% sulla quota eccedente, con un massimale di 50 milioni di euro di costi ammissibili annui per impresa e la necessità di certificazioni di un valutatore indipendente. Per le piccole e medie imprese i costi di certificazione sono riconosciuti fino a 10.000 euro.
Un preventivo che oggi promette quelle percentuali per un impianto nuovo va letto con prudenza. La finestra di investimento indicata dalla fonte si è chiusa a fine 2025, e per investimenti successivi vale l'iperammortamento. Fa eccezione solo chi ha già maturato diritti con ordini e acconti secondo le regole transitorie dei crediti 4.0.
Per capire come l'autoconsumo si inserisce nelle scelte energetiche più ampie dell'impresa si può partire dall'articolo su transizione energetica, autoconsumo, PPA e comunità energetiche. Chi non vuole investire direttamente nell'impianto troverà utile il confronto tra contratti PPA e cosa valutare.
Cosa verificare prima di firmare
- La data dell'ordine, del pagamento e dell'entrata in funzione rispetto al periodo 1° gennaio 2026 - 30 settembre 2028.
- La categoria dei moduli rispetto all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 181/2023.
- La regolarità contributiva e la conformità alle norme sulla sicurezza dell'impresa.
- Il calcolo dell'effetto fiscale fatto dal commercialista, non dall'installatore.
- Le modalità di comunicazione tramite la piattaforma del GSE e chi se ne occupa nel contratto.
- L'eventuale presenza di altri incentivi sullo stesso costo e le regole di cumulo.



