Sostenibilità
Rendicontazione di sostenibilità: obblighi, dati e assurance
ESG sta per Environmental, Social e Governance: sono i tre criteri con cui si misura la sostenibilità di un'azienda, ovvero il suo impatto ambientale, la responsabilità sociale e la qualità della…
Rendicontazione di sostenibilità: da RSI a informativa ESG integrata
ESG sta per Environmental, Social e Governance: sono i tre criteri con cui si misura la sostenibilità di un'azienda, ovvero il suo impatto ambientale, la responsabilità sociale e la qualità della gestione e della capacità di governo. L'approccio ESG mette in rapporto le performance economiche di un'impresa con tutti i fattori ambientali, sociali e di governance che ne condizionano la sostenibilità nel tempo. Serve così a leggere il valore reale e di lungo periodo dell'organizzazione, a valutare i rischi a cui è esposta e a misurarne la resilienza.
La rendicontazione di sostenibilità è il processo con cui le aziende valutano e comunicano le proprie prestazioni ambientali, sociali e di governance. Offre un quadro strutturato per divulgare i dati ESG, misurare l'impatto e individuare le aree di miglioramento. Il rapporto può essere pubblico oppure condiviso con una selezione di stakeholder, nel rispetto dei requisiti dei quadri normativi o regolatori applicabili.
Il passaggio decisivo è dalla Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) all'obbligatorietà della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Per l'analisi di Sabino Fortunato (Rivista Orizzonti del Diritto Commerciale) si tratta di una «metamorfosi funzionale»: le informazioni ESG entrano direttamente nella relazione sulla gestione e quella che era soprattutto una pratica volontaria di comunicazione verso il mercato diventa un'informativa obbligatoria dentro il documento di bilancio. Nel nuovo quadro rientra anche l'art. 8 del Regolamento sulla tassonomia, che per le imprese soggette a CSRD prevede l'obbligo di dichiarare la quota del proprio fatturato (oltre alle altre voci ivi previste) allineata alla tassonomia stessa.
Sul piano del contesto, la rendicontazione ESG è disciplinata da norme come CSRD, SFDR e Tassonomia europea. Non è solo un obbligo legale: è una leva strategica per le aziende che vogliono anticipare le sfide ambientali e sociali. In Europa le grandi aziende hanno obblighi di rendicontazione dal 2014; più in generale, determinate imprese devono fornire periodicamente informazioni sull'impatto delle proprie attività su ambiente e società. Gli obiettivi di imprese e governi sono orientati da quadri globali come gli SDGs e l'Agenda 2030, insieme all'Accordo di Parigi, verso traguardi di Carbon neutrality e Net Zero.
Obblighi e tempistiche: CSRD, pacchetto Omnibus e direttiva 2025/794
Il calendario degli obblighi di rendicontazione è stato rivisto in modo significativo. Secondo l'analisi di Sabino Fortunato, il «pacchetto Omnibus» e la direttiva (UE) 2025/794 («stop the clock») hanno rinviato gli obblighi di rendicontazione al 2027 per le grandi imprese e al 2028 per le PMI quotate, riducendo molto i datapoint obbligatori. Il quadro della CSRD non è stato abrogato: è stato semplificato e rinviato nel tempo.
Nella lettura di Assolombarda, l'Omnibus ridisegna gli obblighi della CSRD; la fonte segnala che sono disponibili informazioni aggiornate per capire cosa cambia per la singola impresa. Poiché la materia è in evoluzione, conviene verificare periodicamente lo stato di recepimento e le indicazioni degli organismi di settore prima di impostare il sistema di reporting.
Le tempistiche vanno lette insieme all'ambito soggettivo. Le grandi aziende europee sono soggette a obblighi di rendicontazione dal 2014, mentre il quadro attuale impone a determinate imprese di fornire periodicamente informazioni sull'impatto delle proprie attività su ambiente e società. Le PMI quotate rientrano nel calendario rinviato al 2028; per le imprese non quotate il tema si pone soprattutto in chiave di catena del valore, cioè rispetto alle richieste di informazioni che arrivano da clienti e finanziatori soggetti agli obblighi.
Sul piano operativo, il rinvio non elimina la necessità di prepararsi: raccogliere dati ESG richiede tempo, il coinvolgimento di funzioni diverse e un perimetro stabile. Un criterio prudente è impostare subito indicatori e fonti informative, così da essere pronti quando gli obblighi entreranno davvero in vigore.
Calendario degli obblighi di rendicontazione ESG in Italia (aggiornato al 2026)
- 2014Obblighi di rendicontazione per le grandi imprese europee
- 2025Pacchetto Omnibus e direttiva (UE) 2025/794: rinvio degli obblighi CSRD
- 2027Obbligo CSRD per le grandi imprese (in base al pacchetto Omnibus)
- 2028Obbligo CSRD per le PMI quotate
Imprese e operatori finanziari: chi è tenuto e con quali regole di trasparenza
Le regole sulla rendicontazione seguono due binari. Da un lato ci sono le imprese non finanziarie soggette agli obblighi di informativa societaria sulla sostenibilità (CSRD); dall'altro gli operatori dei mercati finanziari e i consulenti finanziari, disciplinati dal regolamento sulla divulgazione delle informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), formalmente regolamento (UE) 2019/2088.
L'SFDR impone agli operatori dei mercati finanziari e ai consulenti finanziari di rendere note le modalità con cui integrano i rischi legati alla sostenibilità nelle decisioni di investimento e l'impatto dei loro prodotti su ambiente e società. È entrato in vigore il 10 marzo 2021, mentre le norme tecniche di regolamentazione dettagliate del regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione si applicano dal 1° gennaio 2023. Tra i soggetti interessati figurano i gestori patrimoniali (società di gestione di OICVM e gestori di fondi di investimento alternativi, AIFM), le compagnie assicurative che offrono prodotti assicurativi basati su investimenti (IBIP), i gestori e i fornitori di fondi pensione, le società di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio e i consulenti finanziari che forniscono consulenza in materia di investimenti o assicurazioni. L'ambito ha anche una dimensione extraterritoriale: una società extra-UE che commercializza prodotti finanziari destinati a investitori dell'UE deve rispettare gli obblighi di informativa SFDR per tali prodotti.
Sulla classificazione dei fondi si distinguono tre livelli, identificati dagli articoli 6, 8 e 9 dell'SFDR. È in corso una revisione del quadro normativo che dovrebbe ridefinire la classificazione. Un punto sostanziale: l'SFDR non impone che i prodotti finanziari siano sostenibili; chiede trasparenza sulle pratiche di sostenibilità e sui relativi impatti, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia convenzionale o «verde».
Accanto alla classificazione operano i principali impatti negativi (Principal Adverse Impacts, PAI), per i quali sono previsti 18 indicatori obbligatori. L'impianto informativo distingue due orientamenti: l'approccio «outside-in», che guarda a come i rischi di sostenibilità incidono sul valore di un investimento (rilevanza finanziaria), e l'approccio «inside-out», che guarda a come le decisioni di investimento danneggiano ambiente e società (principali impatti negativi). Le informazioni destinate al mercato devono essere riportate nei siti web, nei documenti di informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche.
Dati ESG e doppia materialità: cosa misurare e come rendicontarlo
I dati da rendicontare si organizzano attorno ai tre pilastri ESG. La «E» di Environmental riguarda i temi ambientali: emissioni di CO2, uso corretto delle risorse naturali, passaggio alle energie rinnovabili e gestione dei rifiuti. La «S» di Social misura l'impatto su persone e territori, con attenzione a diritti dei lavoratori, diversità e inclusione, sicurezza sul lavoro e rapporti con le comunità locali. La «G» di Governance concerne fattori e logiche della gestione aziendale, rispetto dell'etica e trasparenza.
Il principio che guida la selezione delle informazioni è la doppia materialità, centrale anche per valorizzare l'impatto sociale e culturale di determinate categorie di imprese. In generale richiede due prospettive: la rilevanza finanziaria, cioè come i temi di sostenibilità incidono sulle performance e sul valore dell'impresa, e la rilevanza d'impatto, cioè come l'attività dell'impresa incide su ambiente e società. È il principio che collega l'informativa agli obiettivi di sostenibilità e permette di rendere conto sia dei rischi sia degli impatti.
Sul piano degli standard, il riferimento europeo sono gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Va segnalata la critica alla mancanza di standard europei ESRS specifici per alcuni settori, per i quali occorre ricorrere agli standard internazionali SASB/ISSB (ad esempio il comparto Media & Entertainment). Accanto a questi riferimenti operano i quadri globali degli SDGs e dell'Agenda 2030 e l'Accordo di Parigi, che orientano gli obiettivi di Carbon neutrality e Net Zero. Per le imprese soggette a CSRD si aggiunge l'informativa dell'art. 8 del Regolamento sulla tassonomia, relativa alla quota di fatturato (e alle altre voci previste) allineata alla tassonomia.
Sul piano pratico, costruire il set di dati richiede di definire il perimetro di rendicontazione, selezionare gli indicatori pertinenti rispetto ai temi materiali e stabilire per ciascun indicatore la fonte interna o esterna, la metodologia di calcolo e la frequenza di aggiornamento. Per gli operatori finanziari si aggiungono gli indicatori PAI, che richiedono dati raccolti presso le partecipate e i prodotti in portafoglio.
Indicatori chiave per la rendicontazione ESG secondo gli ESRS
- Emissioni CO₂ (Scope 1+2+3)
- Misurazione annuale con protocollo IPCC
- Percentuale energia rinnovabile utilizzata
- Dati annuali sul mix energetico aziendale
- Tasso di turnover del personale
- Indicatore di inclusività e benessere lavorativo
- Numero di dipendenti coinvolti in formazione CSR
- Dati relativi a programmi di sviluppo sostenibile
- Numero di diritti umani violati segnalati
- Rilevazione e monitoraggio degli impatti negativi
Dalla raccolta dati alla pubblicazione: fasi, stakeholder e canali
Il reporting ESG è un processo strutturato, non un documento scritto a fine esercizio. Le fasi tipiche sono: definizione del perimetro e analisi di materialità; individuazione degli indicatori e dei responsabili interni della raccolta; raccolta e consolidamento dei dati; calcolo degli indicatori secondo la metodologia prescelta; redazione del documento; verifica interna o esterna; approvazione da parte degli organi competenti; pubblicazione e successiva comunicazione agli stakeholder. La qualità del risultato dipende molto dalla tracciabilità dei dati e dalla stabilità del perimetro nel tempo.
Il reporting permette di comunicare in modo più trasparente con tutti gli stakeholder: aziende, dipendenti, investitori, istituzioni finanziarie, regolatori e attori della società civile, come consumatori e ONG. Il rapporto può essere pubblico o condiviso con una selezione di stakeholder, secondo i requisiti dei quadri normativi o regolatori applicabili.
I canali di pubblicazione variano in base al destinatario e al tipo di obbligo. Le informazioni destinate al mercato finanziario devono essere riportate nei siti web, nei documenti di informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche. Per le imprese soggette a CSRD, le informazioni ESG sono integrate direttamente nella relazione sulla gestione, non in un documento separato.
I benefici attesi dal reporting ESG sono diversi: conformarsi alle normative in un panorama in evoluzione, riducendo rischi legali e finanziari; identificare e anticipare rischi e impatti ambientali e sociali, cogliendo le opportunità emergenti; strutturare e guidare la strategia di CSR su indicatori numerici e concreti; migliorare la performance complessiva integrando la sostenibilità nella strategia aziendale; instaurare fiducia con una comunicazione trasparente; rispondere alle crescenti aspettative di investitori e consumatori; facilitare l'accesso ai finanziamenti responsabili; rafforzare reputazione e immagine dimostrando un impegno sincero e misurabile.
Assurance e verificabilità dei dati: trasparenza contro il greenwashing
La verificabilità dei dati si lega direttamente al contrasto al greenwashing. Si parla di «greenwashing» quando i prodotti rivendicano caratteristiche di sostenibilità che non possono essere comprovate in base ai criteri applicabili. Il punto è ancora più rilevante perché l'SFDR non impone che i prodotti finanziari siano sostenibili: richiede trasparenza sulle pratiche di sostenibilità e sui relativi impatti, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia convenzionale o «verde».
Da qui nasce l'esigenza di dati comprovabili e basati su standard comuni. Tra le sfide del reporting ESG sono espressamente indicate la necessità di standard condivisi, la lotta al greenwashing e la gestione dei Transition Risk, cioè dei rischi legati alla transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio. Senza criteri omogenei di misurazione e senza documentazione dei dati, le dichiarazioni di sostenibilità restano difficilmente verificabili.
Sul piano operativo, rendere verificabili i dati significa documentare la metodologia di calcolo, indicare le fonti informative, definire con chiarezza il perimetro di rendicontazione, esplicitare assunzioni e limiti e mantenere la tracciabilità dei dati elementari rispetto agli indicatori aggregati. Vale in particolare per gli indicatori calcolati su dati di terze parti, come quelli sulla catena del valore o sul portafoglio di investimenti.
La verifica dei dati ha quindi una duplice funzione: rafforza la credibilità dell'informativa verso investitori, finanziatori e altri stakeholder e riduce il rischio che la comunicazione sulla sostenibilità risulti non allineata ai fatti. La coerenza tra quanto dichiarato nei documenti obbligatori e quanto comunicato nei canali volontari è parte integrante di questa esigenza di trasparenza.
Rischi ESG, doveri degli amministratori e reporting forward-looking
La rendicontazione di sostenibilità non è solo un documento informativo per gli investitori: secondo l'analisi di Sabino Fortunato è uno strumento programmatico (forward-looking) che incide sui doveri fiduciari degli amministratori e sulla business judgment rule in relazione ai rischi ESG. Il tema entra, in altre parole, nel perimetro delle decisioni gestorie, non soltanto in quello della comunicazione verso l'esterno.
La prospettiva dei rischi di transizione aiuta a comprenderne la portata. L'ESG permette di considerare l'esposizione ai rischi ambientali e sociali e le opportunità non solo finanziarie, di valutare meglio i rischi a cui è esposta un'organizzazione, di misurarne la resilienza e di avere informazioni precise sulla qualità della gestione. In questo senso è uno strumento per leggere il valore reale e di lungo periodo dell'azienda.
Sul piano della programmazione strategica, il reporting ESG consente alle aziende di identificare e anticipare rischi e impatti ambientali e sociali, cogliendo le opportunità emergenti, e di strutturare e guidare la propria strategia di sostenibilità su indicatori numerici e concreti. La dimensione forward-looking implica che il documento non si limiti a fotografare l'esercizio trascorso, ma colleghi dati e obiettivi futuri.
Infine, i dati di governance riguardano fattori e logiche della gestione aziendale, rispetto dell'etica e trasparenza: sono quindi direttamente collegati al modo in cui gli organi sociali assumono e motivano le decisioni. L'integrazione delle informazioni ESG nella relazione sulla gestione rafforza il nesso tra rendicontazione, strategia e responsabilità degli amministratori, e rende la qualità del sistema informativo interno una condizione per documentare le scelte compiute.
Fonti
- rivistaodc.eu/Article/Archive/index_html
- esg360.it/environmental/esg-tutto-quello-che-ce-da-sapere-per-…
- generationimpact.global/it/blog/sfdr-regulation-guide-2
- greenscope.io/it/esg/reporting
- assolombarda.it/servizi/credito-finanza-e-incentivi/informazioni/com…
- sap.com/italy/resources/esg-reporting-guide
- reteambiente.it/normativa/50534
- investiresgr.it/sites/default/files/documents/Disclosure ex art. 4_0…